Articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 marzo 2025
Art. 3. Agevolazione tariffaria 1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attivita' di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalita' dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all' articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , secondo gli indirizzi della medesima Autorita', ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2.
3. La componente perequativa di cui al comma 2 viene definita in modo che la stessa:
a) rispetti il principio di proporzionalita', secondo le modalita' definite dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;
b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.
Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 670 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 30 dicembre 2015, n. 302:
«670. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attivita' di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attivita' economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasformata in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro, e' costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e' approvato lo statuto, e' stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a sessanta unita' e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuita' nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, e' considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Entrata in vigore il 28 marzo 2025
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