Articolo 275 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 274
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 275
Norma finale 1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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