Articolo 76 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 76
Anagrafe degli amministratori locali e regionali 1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonche' i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.
2. L'anagrafe e' costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe e' costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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