Articolo 211 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 210Articolo 212
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 211
Responsabilita' del tesoriere 1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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