Articolo 202 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 201Articolo 203
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 202
Ricorso all'indebitamento 1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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