Articolo 138 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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13 ottobre 2000
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15 marzo 2025
Articolo 138
Annullamento straordinario 1. In applicazione dell' articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facolta', in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimita'.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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