Articolo 57 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 56Articolo 58
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 57
Obbligo di opzione 1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed e' surrogato nell'altro consiglio.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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