Articolo 16 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 15Articolo 17
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 16
Municipi 1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o piu' comuni contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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