Articolo 123 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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13 ottobre 2000
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1 gennaio 2002
Art. 123. Norma transitoria 1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile , le aziende speciali nel registro delle imprese.
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 .
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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