Articolo 221 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 227Articolo 222
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 221
Gestione di titoli e valori 1. I titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.
2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
3. Il regolamento di contabilita' dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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