Articolo 13 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 12Articolo 14
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 13
Funzioni 1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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