2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
((2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 )) ((53)) -------------- AGGIORNAMENTO (53)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che "L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."