Articolo 118 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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13 ottobre 2000
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1 gennaio 2002
Art. 118. Regime del trasferimento di beni 1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di (( societa' di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113 )) sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all' articolo 2343 del codice civile , nonche' gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla meta'.
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di societa' per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purche' i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda societa' per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di societa' per azioni ai sensi dell' articolo 116, ovvero per la costituzione , anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di societa' per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , e successive modificazioni.
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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