Articolo 85 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 84Articolo 86
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 85
Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali 1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attivita' degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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