Articolo 205 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 204Articolo 212
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 205
Attivazione di prestiti obbligazionari 1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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