Articolo 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 1Articolo 3
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13 ottobre 2000
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15 marzo 2025
Articolo 2
Ambito di applicazione 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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