Articolo 220 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 219Articolo 227
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 220
Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento 1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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