Articolo 37 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 37
Composizione dei consigli 1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; h) da 12 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e:

a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; d) da 24 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.
4. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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