Articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 7Articolo 9
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4 febbraio 2003
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29 maggio 2003
Art. 7-bis. Sanzioni amministrative 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
(( 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. )) 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Entrata in vigore il 29 maggio 2003
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