Articolo 14 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 13Articolo 15
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 14
Compiti del comune per servizi di competenza statale 1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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