Articolo 17 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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Articolo 17 Circoscrizioni di decentramento comunale 1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune. ((Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della citta' metropolitana)) . (32)
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti. (32)
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o designazione. Le modalita' di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parita' di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici.
Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria. (40) (41)

------------- AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 , ha disposto (con l'art. 42-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (40)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191 , ha disposto (con l'art. 2, comma 186, lettera b)) che "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi' adottare le seguenti misure:
[. . .]
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 , e successive modificazioni;" ------------- AGGIORNAMENTO (41)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191 , come modificata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 , convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 , ha disposto (con l'art. 2, comma 186, lettera b)) che "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:
[. . .]
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 , e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;"
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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