Articolo 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 6Articolo 8
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13 ottobre 2000
Art. 7. Regolamenti 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
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