Articolo 66 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 65Articolo 67
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 66
Incompatibilita' per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere 1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunita' montana.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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