Articolo 226 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 225Articolo 236
Versione
13 ottobre 2000
>
Versione
4 gennaio 2009
>
Versione
12 settembre 2014
>
Versione
25 dicembre 2019
Art. 226. Conto del tesoriere 1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Il conto del tesoriere e' redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione: (83)
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157)) ;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime. (83)
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
------------ AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
Entrata in vigore il 25 dicembre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente