Articolo 125 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 124Articolo 126
Versione
13 ottobre 2000
>
Versione
15 marzo 2025
Articolo 125
Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo 1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente