Articolo 216 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 215Articolo 217
Versione
13 ottobre 2000
>
Versione
12 settembre 2014
>
Versione
25 dicembre 2019
>
Versione
15 marzo 2025
Articolo 216 Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuali dal tesoriere 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157)) .
2. Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se privo della codifica,compresa la codifica SIOPE di cui all' art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente. (83)
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157)) .

------------ AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente