Articolo 176
Prelevamenti dal fondo di riserva ((e dai fondi spese potenziali)) ((83)) 1. I prelevamenti dal fondo di riserva ((, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali)) sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. ((83)) --------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
Prelevamenti dal fondo di riserva ((e dai fondi spese potenziali)) ((83)) 1. I prelevamenti dal fondo di riserva ((, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali)) sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. ((83)) --------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".