Articolo 88 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 87Articolo 89
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13 ottobre 2000
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15 marzo 2025
Articolo 88
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali 1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonche' quelle contenute nel presente testo unico.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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