Articolo 83 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 82Articolo 84
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Articolo 83
(Divieto di cumulo) 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonche' i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza ((o altro emolumento comunque denominato)) previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso (( . . . )) per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilita', l'indennita' per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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