Articolo 92 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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13 ottobre 2000
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15 marzo 2025
Articolo 92
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale 1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purche' autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attivita' lavorativa presso altri enti.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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