Articolo 136 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 135Articolo 137
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 136
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori 1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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