Articolo 190 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 188Articolo 198
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 190
Residui passivi 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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