Articolo 161 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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Art. 161. (Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili) 1. Il Ministero dell'interno puo' richiedere ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunita' montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le modalita' per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonche' i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione ((dei bilanci di previsione e dei rendiconti)) , in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale. ((Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile)) . In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.(113)
(100)

--------------- AGGIORNAMENTO (100)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 903) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2019. --------------- AGGIORNAMENTO (113)
L'Ordinanza 29 marzo 2020 (in G.U. 30/03/2020, n. 85) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano alle spettanze per l'anno 2020.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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