Articolo 235 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 234Articolo 236
Versione
13 ottobre 2000
>
Versione
21 agosto 2014
>
Versione
15 marzo 2025
Articolo 235 Durata dell'incarico e cause di cessazione 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e ((i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per piu' di due volte nello stesso ente locale)) . Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 .
2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie ((da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente)) ;
c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente