Articolo 106 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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13 ottobre 2000
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15 marzo 2025
Articolo 106
Disposizioni finali e transitorie 1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 .
2. I segretari gia' iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell' articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.
3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50 , i segretari comunali di cui all' articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 , o all' articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999 . Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell' articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 .
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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