Articolo 46 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 45Articolo 47
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15 marzo 2025
Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano ((, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,)) i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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