Articolo 56 Requisiti della candidatura 1. Nessuno puo' presentarsi come candidato a consigliere in piu' di due province o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale. 2. Nessuno puo' essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in piu' di un comune ovvero di una provincia.
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13 ottobre 2000
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7 luglio 2024
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15 marzo 2025
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Giurisprudenza • 15
- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/08/2020, n. 532Provvedimento: […] Sicchè l'omissione rilevata, seppur effettivamente sussistente e costituente requisito per la candidabilità ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 267/2000, non ne avrebbe potuto determinare l'esclusione dalla competizione elettorale, limitando l'art. 12 d.lgs. n. 235/2012 siffatta conseguenza alla sola omissione della dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 dello stesso decreto (a norma del quale sono incandidabili alle elezioni comunali coloro i quali abbiano riportato condanne definitive per una serie di delitti ovvero siano stati destinatari con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione).Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/05/2019, n. 3026Provvedimento: […] 2. Le ricusazioni sono motivate sulla base del rilievo che tutti i candidati hanno dichiarato di non aver accettato la candidatura in altro comune (art. 56 d.lgs. 267/2000) e di non essere in alcune delle condizioni previste art. 143, comma, 11 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 94/2009 e dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012 “omettendo di menzionare l'art. 12 del D. Lgs 235/12 e soprattutto che tale dichiarazione sostitutiva veniva resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000. Accertato che l'art. 12 del 2° comma del D.Lgs 235/2012 prevede la cancellazione delle liste stesse dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 235/2012 e quindi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 in esso contemplato”.Leggi di più...
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- 3. TAR Palermo, sez. I, sentenza 24/09/2021, n. 2673Provvedimento: […] Il modello precompilato (allegato 5-quater) di dichiarazione di accettazione della candidatura contempla, tra le altre, anche la seguente testuale dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, … dichiara altresì: - … - di non essersi candidato in altro Comune (ovvero di essersi presentato candidato anche nel Comune di ………..….)”; detta dichiarazione si ricollega al disposto di cui all'art. 56 D.Lgs. n. 267/2000 comma 1 (prima parte) il quale dispone che: “Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data”.Leggi di più...
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- 4. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/05/2017, n. 228Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2010, n. 8545Provvedimento: […] Espose che la plurima candidatura, benché palesemente contraria al disposto dell'art. 56 del summenzionato D.Lgs. n. 267 del 2000, anche con riguardo alla posizione del RI che si era candidato a Sambuco come sindaco, dunque faceva parte ai sensi dell'art. 37 del decreto citato del Consiglio comunale, non era stata riscontrata dalla Commissione elettorale circondariale di Cuneo ne' dal Consiglio Comunale di Sambuco in sede di convalida dell'esito delle elezioni ai quali era stata taciuta.Leggi di più...
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