Articolo 56 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 55Articolo 57
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7 luglio 2024
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15 marzo 2025
Articolo 56 Requisiti della candidatura 1. Nessuno puo' presentarsi come candidato a consigliere in piu' di due province o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale. 2. Nessuno puo' essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in piu' di un comune ovvero di una provincia.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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