«2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del ((bilancio dell'Ispettorato)) gia' destinate alla corresponsione delle indennita' e dei rimborsi correlati alle attivita' ispettive, l'Ispettorato ((medesimo)) autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennita' e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
2. L' articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno 2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ((,)) ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma (("Fondi di riserva e speciali" della missione)) «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. All' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «nonche' agli amministratori» sono sostituite ((dalle seguenti:)) «nonche' all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;
b) ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)) : «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non puo' coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono gia' iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo ((dell'incarico".)) 4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale ((di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 3 del presente articolo,)) si applica l' articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .