Articolo 1 del Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243
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Art. 1.

Modifiche all' articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 , convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 , recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA ((, nonche' proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni))

1. All' articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all' articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 » sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti: «8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresi' le modalita' attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attivita', esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ((, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),)) ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle societa' in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato ((, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo)) . ((I commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di attuazione)) . Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all' articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , e' adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attivita' e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma.
8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria e' altresi' integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attivita' di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilita' sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed e' predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. ((I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei comuni medesimi)) . Per consentire l'immediato avvio delle attivita' propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro e' posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitivita' 2014-2020", approvato dal CIPE ((con la deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016)) .».
2. Le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all' articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.191 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 anche con le modalita' di cui al comma 6-undecies del medesimo articolo 1:
a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017 - 2019, sono mantenute sulla contabilita' speciale di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 , per essere destinate al finanziamento delle attivita' relative alla predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 , secondo le modalita' attuative di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 . I commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale. ((La relazione e' inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia)) ;
b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ((allo stato di previsione della spesa)) del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonche' alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.
3. Il progetto di cui al comma 2, lettera b), inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, e' trasmesso dalla Regione Puglia ed e' approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanita', previo parere del Tavolo istituzionale permanente ((di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,)) integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute. ((La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attivita' svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione e' inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia)) .
4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari ((in termini di fabbisogno e di indebitamento netto)) recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 , nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.
((5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2017")) .
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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