Articolo 7 del Decreto 11 febbraio 1997, n. 109
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 maggio 1997
Art. 7. Divieto di acquisto 1. Il gestore autorizzato non puo', neppure per interposta persona, rendersi acquirente delle cose da vendere o stipulare senza l'autorizzazione del giudice altri contratti in ordine ai beni custoditi o amministrati.
2. Tale divieto si applica anche alle persone addette all'istituto ed ai loro parenti o affini entro il secondo grado.
Entrata in vigore il 24 maggio 1997
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