Art. 7. Divieto di acquisto 1. Il gestore autorizzato non puo', neppure per interposta persona, rendersi acquirente delle cose da vendere o stipulare senza l'autorizzazione del giudice altri contratti in ordine ai beni custoditi o amministrati.
2. Tale divieto si applica anche alle persone addette all'istituto ed ai loro parenti o affini entro il secondo grado.
2. Tale divieto si applica anche alle persone addette all'istituto ed ai loro parenti o affini entro il secondo grado.