Articolo 3 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708
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Art. 3.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie: (1)
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attivita' turistica;
3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
6) direttori di scena e di doppiaggio;
7) direttori d'orchestre e sostituti;
8) concertisti e professori d'orchestra orchestrali e bandisti;
9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri;
15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori e formatori;
18) artieri ippici;
19) operatori di cabine, di sale cinematografiche.
20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati;
21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti. (3) (15)
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonche')) sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente ai monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate ((, con frequenza almeno quinquennale,)) le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((e il Ministro della cultura)) puo' essere, altresi', integrata o ridefinita, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181 , la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Consiglio di amministrazione puo' dichiarare esclusi dall'obbligo da l'iscrizione all'Ente, limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attivita', alla iscrizione presso altro Ente.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 novembre 1952, n. 2388 ha disposto (con l'articolo unico) che nel presente articolo "Alle parole: "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente gli appartenenti alle seguenti categorie", sono
aggiunte le parole: "di qualsiasi nazionalita'"." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 14 giugno 1973, n. 366 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le categorie di lavoratori a favore dei quali e' esteso l'obbligo assicurativo in base alla legge stessa (giocatori di calcio nonche' allenatori di calcio, in virtu' dell'art. 1 della predetta legge) "sono collocate al n. 22 dell'elenco delle categorie assicurate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al combinato disposto dell' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , e dell'articolo unico della relativa legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388". --------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 98) che "All'elenco di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente:
"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali"."
Entrata in vigore il 26 maggio 2021
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