Ai soli fini previsti dall'accordo e nei limiti da esso stabiliti, le autorita' giudiziaria e di polizia italiane sono tenute, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, in accoglimento delle domande pervenute dal Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America, a consegnare tutti gli atti indicati nel precedente art. 2.
E' consentito altresi' alle autorita' giudiziaria e di polizia degli Stati Uniti di espletare, nel territorio della Repubblica, quanto indicato nell'articolo precedente nel rispetto delle modalita' e delle condizioni previste dall'accordo e con l'osservanza delle procedure previste dalla legislazione dell'autorita' procedente.