Art. 6.
Le autorita' giudiziaria o di polizia, richieste, ai sensi del precedente art. 5, di fornire informazioni o documenti, possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di ritardare o rifiutare, come previsto dall'accordo, l'esecuzione della richiesta qualora questa possa interferire con un'inchiesta o un procedimento civile, penale o amministrativo in corso.
Le autorita' giudiziaria o di polizia, richieste, ai sensi del precedente art. 5, di fornire informazioni o documenti, possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di ritardare o rifiutare, come previsto dall'accordo, l'esecuzione della richiesta qualora questa possa interferire con un'inchiesta o un procedimento civile, penale o amministrativo in corso.