Articolo 6 del Decreto-legge 1 aprile 1976, n. 76
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 aprile 1976
Art. 6.
Le autorita' giudiziaria o di polizia, richieste, ai sensi del precedente art. 5, di fornire informazioni o documenti, possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di ritardare o rifiutare, come previsto dall'accordo, l'esecuzione della richiesta qualora questa possa interferire con un'inchiesta o un procedimento civile, penale o amministrativo in corso.
Entrata in vigore il 7 aprile 1976
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