Articolo 14 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
Articolo 13 bisArticolo 15
Versione
16 marzo 2000
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30 gennaio 2003
Art. 14. Norme in materia di procedure e speditezza
dell'azione amministrativa 1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'INAIL puo' adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL. ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione e' applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni. ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 , come modificato dal D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 ha disposto (con l'art. 5, comma 2-bis) che "A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , e' soppresso."
Entrata in vigore il 30 gennaio 2003
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