Articolo 3 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
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16 marzo 2000
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1 gennaio 2019
Art. 3. Tariffe dei premi 1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarita' dell'attivita' espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilita' nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, e' calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, e' versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fissera', nelle relative modalita' di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilita' di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali e' ridotta al ((110 per mille)) .
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell' articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cuiall' articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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