Articolo 83 bis delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 77Articolo 83 ter
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1 gennaio 1951
Art. 83-bis.

(( (Trattazione scritta della causa). )) ((Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 180 primo comma del Codice, puo' stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1951
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