Articolo 152 bis delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 152Articolo 144 quinquies
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1 gennaio 2012
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1 gennaio 2013
Art. 152-bis.

(Liquidazione di spese processuali)

Nelle liquidazioni delle spese di cui all' articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell' articolo 417-bis del codice di procedura civile , ((si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.)) La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2013
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