Art. 1.
Qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui e' pubblicato il provvedimento di cui all'articolo seguente.
Qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui e' pubblicato il provvedimento di cui all'articolo seguente.