Articolo 1 del Decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437
Articolo 2
Versione
15 maggio 1948
Art. 1.
Qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui e' pubblicato il provvedimento di cui all'articolo seguente.
Entrata in vigore il 15 maggio 1948
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