Articolo 15 del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
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Versione
12 settembre 1983
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Versione
23 settembre 1983
Art. 15. 1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa, nonche' i crediti ex Gescal relativi alla costruzione di alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi - assunte ai sensi dell' articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro - espongono nei confronti dello Stato. Rimangono altresi' fermi crediti dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonche' i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi enti mutualistici.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.
3. Sono, altresi', estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.
5. In deroga all' articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' le unita' sanitarie locali sono autorizzate a trattenere le somme ((di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma del medesimo articolo)) per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio sul fondo sanitario e per il 1983, nel limite della meta', ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell'ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Al personale dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unita' sanitarie locali che, per l'effettuazione di omologazioni, collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente necessita' di recarsi in localita' comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro, anche nell'ambito della citta' sede dell'ufficio, puo' essere consentito, ancorche' non acquisti titolo alla indennita' di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione della indennita' chilometrica dovuta. L'uso di tale mezzo e' autorizzato dal responsabile dell'ufficio, previa domanda dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi propri compete il rimborso delle spese per l'uso dei normali servizi di trasporto.
Entrata in vigore il 23 settembre 1983
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