Articolo 14 del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
Articolo 13Articolo 15
Versione
12 settembre 1983
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Versione
12 novembre 1983
Art. 14. 1. La norma di cui all' articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all' articolo 2229 del codice civile , che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione ((nei limiti previsti dal comma 2-bis)) , ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , apposite casse o gestioni per l'assicurazione di malattia.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all' articolo 2229 del codice civile , che esercitano effettivamente la libera professione, ((...)) , sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , e successive modificazioni e integrazioni.
(( 2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito derivante dall'attivita' professionale e' dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , e successive modificazioni ed integrazioni ))
Entrata in vigore il 12 novembre 1983
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